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Messaggio di avviso

Cartella Dichiarazioni sostitutive - Decertificazione

L'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183  ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2012 la produzione di certificati è possibile  solo nei rapporti tra privati, mentre  alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi i cittadini devono produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni) o di atti di notorietà. La normativa ha introdotto così l’assoluto divieto alle P.A. e a gestori di pubblici servizi di richiedere al cittadino dati già disponibili o in loro possesso, e l’obbligo di acquisire d’ufficio le relative informazioni detenute da altre amministrazioni.

Il Comune di Spinea ha adottato misure attuative,  finalizzate al necessario riassetto delle procedure di competenza dei propri uffici. Alla luce delle novità normative, sono state altresì individuate misure organizzative per un'adeguata attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e previste modalità tecniche per rispondere in modo tempestivo ed entro i termini di legge, alle richieste di acquisizione d'ufficio di dati delle P.A. e gestori di pubblici servizi, privilegiando ove possibile l'accesso diretto per via telematica (anagrafe on - line)

N.B. Con la modifica apportata dall'art. 30 bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n.120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.

Rapporti tra Pubbliche Amministrazioni / Gestori pubblici servizi e il Comune di Spinea

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi procedenti acquisiscono d'ufficio o chiedono conferma delle informazioni rese nelle dichiarazioni sostitutive inviando una richiesta contenente i dati dichiarati dal cittadino all'amministrazione certificante per il riscontro e la verifica della concordanza di quanto dichiarato e sottoscritto dal cittadino con i dati contenuti nelle banche dati del Comune di Spinea.

Le richieste devono pervenire:

- all'indirizzo di posta certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Requisiti minimi delle richieste:

  • essere prodotte su carta intestata delle P.A. o del gestore del pubblico servizio
  • devono riportare il timbro, la firma autografa o digitale del richiedente
  • devono indicare l'indirizzo PEC a cui rispondere

Le richieste saranno acquisite e inoltrate dal Protocollo Generale all'UFFICIO CONTROLLO DECERTIFICAZIONE, assegnato al Settore Servizi Demografici

Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle richieste deve essere data conferma/ riscontro alle richieste. In caso di dubbia provenienza delle richieste di conferme o acquisizione dati , saranno effettuate le verifiche di autenticità.

La normativa:

Convenzioni per l’accesso alla banca dati anagrafica per Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi

Il Comune di Spinea, sulla base delle linee guida redatte dal DigitPA, ha approvato lo schema di convenzione per consentire l’accesso alla banca dati dell’anagrafe ai soggetti aventi diritto (pubbliche amministrazioni e/o gestori di servizi pubblici), ai sensi degli articoli 34 e 37 del D.P.R. 30/05/1989 N.223, per perseguire le finalità di snellimento ed efficienza dell’azione amministrativa a supporto del cittadino, nel rispetto dei principi richiamati dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento del 06/10/2005 pubblicato sulla G.U. n.248 del 24/10/2005.

Per informazioni si può contattare l'ufficio allo 041 5071179 oppure via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Documenti

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pdf Delibera n 110 del 20 09 2012 ( pdf, 68 KB ) (72 download)
pdf Direttiva ministro n14 ( pdf, 206 KB ) (83 download)
documento MOD RICHIESTA CONVENZIONE ( doc, 22 KB ) (103 download) Popolari
pdf REGOLAMENTO SUL CONTROLLO allegato D G 110 2012 ( pdf, 214 KB ) (72 download)