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Messaggio di avviso

Cartella IMU 2014

AVVISO : SALDO IMU ANNO 2014

La  scadenza del saldo  IMU anno 2014 è entro il 16 dicembre.

Per il  pagamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, si applicano le aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2014 che non sono variate.


AVVISO SULL'APPLICAZIONE DELL'IMU PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)

Si avvisano i cittadini residenti all'estero che, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale elimina, per l'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti alle prime case, con conseguente esenzione dall'imposta. Pertanto  l'art. 11 comma 1 punto 2 del Regolamento IMU approvato dal  Consiglio Comunale di Spinea con delibera n. 5 del 21/03/2014, il quale prevede che "In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013 : (... omissis ...) - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; (... omissis ...)" non può trovare applicazione in virtù della normativa nazionale sopravvenuta e cittadini italiani non residenti sono tenuti al pagamento dell'IMU sulle seconde case. In sostanza i residenti all'estero devono pagare l'IMU per l'abitazione posseduta sul territorio comunale applicando l'aliquota stabilita dal Comune per le "seconde case" ossia altri immobili (9,5 per mille).  

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

                                           

ANNO 2014

 

Dall'anno 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

L'imposta Municipale Propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC.

Le normative di riferimento:

Inoltre dal :

CHI DEVE PAGARE L'IMU   (Novità art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013)

L'imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle  categorie catastali A/1,A/8,A/9.

L'imposta Municipale Propria non si applica, altresì:

  1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008
  3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civile del matrimonio;
  4. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto , e non concesso in locazione , dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, convertito , con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012).

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

 

LA BASE IMPONIBILE:

La base imponibile dell'imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'art. 13, commi 4 e 5, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.

Per fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3 comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastali A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastali B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e nella categoria catastale A/10;

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3,  comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 (dal 1° gennaio 2014).

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e s.m., iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

- del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 15.500 e fino a euro 25.500;

- del  25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.500 e fino a euro  32.000.

Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda o conduca più terreni ubicati in comuni diversi, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In  caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

LE ALIQUOTE ANNO 2014

Il Comune di Spinea ha approvato le aliquote  IMU anno 2014 con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 09/04/2014.

Per la prima rata relativa all'anno 2014 si applicano, pertanto, le seguenti aliquote:

- 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale  ed assimilate dal soggetto passivo, intendendosi per tale l'immobile nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nonchè per le relative pertinenze;

- 7,6 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Venezia (ATER) e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;

 - 7,6 per mille per le abitazioni concesse in locazione a canone agevolato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge  n. 431/98, escluse le pertinenze;

 - 9,5 per mille per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli ed aree fabbricabili.

 Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012, "è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille, prevista  dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13", la differenza è versata al Comune (1,9 per mille).

LA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, si detraggono , fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati." ( e relative pertinenze).

IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso come segue:

- entro il 16 giugno 2014, il pagamento della prima rata in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2014

- entro il 16 dicembre 2014,il pagamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, applicando le aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2014.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno (Art. 9, comma 3, del D.Lgs n. 23/2011).

Rimangono invariati i codici tributo per il versamento, tramite F24, dell'imposta Municipale Propria,  che sono stati istituiti con Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, e Risoluzione n. 33/E per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - articolo 1, comma 380, lettere f) e g), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 Si riportano quindi i codici Tributo IMU per la compilazione del modello F24:

- 3912   QUOTA COMUNE -  IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PER CATEGORIE CATASTALI A/1-A/8-A/9

- 3914   QUOTA COMUNE -  IMU PER I TERRENI

- 3916   QUOTA COMUNE - IMU PER LE AREE FABBRICABILI

- 3918   QUOTA COMUNE - IMU PER GLI ALTRI FABBRICATI ESCLUSI I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D

- 3930   QUOTA COMUNE - IMU PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D

- 3925   QUOTA STATO   - IMU PER GLI IMMOBILI  AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D

CODICE CATASTALE del Comune di Spinea:  I908

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 721, della Legge n. 147/2013 "Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge  n. 201/2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il versamento.".

Per l'anno 2014 il versamento dell'imposta non è dovuto per importi inferiori ad euro 3,00 , come previsto dal vigente regolamento per la disciplina dell' imposta municipale unica (art. 20, comma 3).

LE ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011......".


Ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. n. 102/2013, "A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.".

LA DICHIARAZIONE IMU

Secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 4, lett. a), del D.L. n. 35/2013, che ha modificato il comma 12-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il  30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto di cui all'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre  che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Si ricorda, inoltre, che:

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2014, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2015.

CALCOLO IUC  2014

Il CALCOLO IUC, disponibile nella sezione delle Imposte Comunali "IMU e TASI on line", permette di determinare l'importo da versare dell'IMU e/o della TASI,  di compilare, generare e stampare i modelli F24 per il pagamento delle rate previste con i nuovi codici tributo.

 
  

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

APERTURE STRAORDINARIE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  2014 DELLO SPORTELLO IMU-TASI

Martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00    ( 2 - 9 -16 Dicembre )

Sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (29 Novembre, 6 - 13 Dicembre)

Per informazioni e/o appuntamenti : Tel 041-5071143-161-121-146           fax  041-5088794

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