Cartella TASI 2018
TASI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI
ANNO 2018
* NOVITA' IMU-TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO *
In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M. 16/01/2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato stiupulato l'accordo territoriale per il territorio dei Comuni di Mira , SPINEA, Martellago, Scorzè, Santa Maria di Sala, Marcon, Cavallino-Treporti con le seguenti organizzazioni della Provincia di Venezia:
- Confedilizia - Associazione Proprietà Edilizia
- U.P.P.I. - Sindacato Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
- A.S.P.P.I. - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari IMMOBILIARI
- S.U.N.I.A.
- S.I.C.E.T. - Sindacato inquilini casa e territorio,
- UNIONE INQUILINI.
L'Accordo comprende i seguenti contratti agevolati:
- Art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16/01/2017
- Art. 5, comma 1, L. 431/98;
- Art. 5, comma 2 e 3, L. 431/98.
L'Accordo Territoriale per il Comune di Spinea è stato pubblicato sul sito del Comune il 19/09/2018.
A seguito di questo accordo , per i contratti stipulati dall'1 Ottobre 2018 è obbligatorio indicare nella nuova modulistica predisposta dall'ufficio tributi, se l'atto è stato stipulato con l'assistenza di una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; nel caso contrario, se l'atto non è stato stipulato con l'assistenza delle organizzazioni rappresentative, è requisito essenziale, per l'ottenimento dell'agevolazione IMU e TASI, allegare l'attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017 rilasciata da una delle organizzazioni firmataria dell'Accordo Territoriale per il Comune si Spinea.
E' possibile visionare l'Accordo Territoriale cliccando sul link " Accordo Territoriale" .
Nuovo modello aggiornato : da visionare cliccando sul link "Dichiarazione di abitazione locata ai fini IMU/TASI" oppure come documento alla fine della pagina e nella sezione Modulistica Tributi
LEGGE DI STABILITA' 2018 - NOVITA' SUI TRIBUTI COMUNALI -
La legge 21.12.2017 n. 205 - LEGGE DI STABILITA' 2018 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, ha confermato le importanti novità in tema di tributi locali della L. 208 del 29/12/2015, di maggiore interesse per i contribuenti.
ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Viene introdotta l’esenzione TASI per l’abitazione principale, come definita ai sensi dell’Imposta Municipale propria di cui all’art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1 c. 14).
IMU TERRENI AGRICOLI
L'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 c. 10);
IMU-TASI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO
Viene ridotta al 50% la base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari e relative pertinenze individuate nel contratto, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (solo tra figli e genitori), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- Il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
- sia utilizzata dal comodatario come abitazione principale, (quindi residente e dimorante nell’immobile);
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Venga presentata apposita dichiarazione IMU (modello ministeriale), per attestare i requisiti e beneficiare della riduzione, nei termini di scadenza previsti dalla normativa di riferimento (art. 1 c. 10);
IMU-TASI MMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, i tributi IMU e TASI, determinati applicando l’aliquota stabilita dal Comune, sono ridotti al 75% (art. 1 c. 53 e 54);
TASI – DETENTORE
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile che la destina ad abitazione principale, escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il detentore è esente (es: inquilino/affittuario, comodatario) mentre il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo (art. 1 c. 14);
Per l’anno 2016, infine, sono stati bloccati gli aumenti dei tributi locali rispetto all’anno 2015, con esclusione della Tassa sui Rifiuti (art. 1 c. 26).
CALCOLO IUC 2018
Il CALCOLO IUC, è disponibile, nella sezione delle Imposte Comunali "IMU e TASI on line", permette di determinare l'importo da versare dell'IMU e/o della TASI, di compilare, generare e stampare i modelli F24 per il pagamento delle rate previste con i nuovi codici tributo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
RAVVEDIMENTO OPEROSO (Art. 16, let. f, D.Lgs 158/2015)
Il contribuente che, per vari motivi non ha potuto pagare le rate di acconto e saldo 2017 dell'IMU e della Tasi entro le scadenze stabilite, può sanare il ritardo o errore di pagamento delle imposte utilizzando il ravvedimento operoso nei termini stabiliti.
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97.
Sono entrate in vigore delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, art. 16, let. f, D.lgs 158/2015.
Dal 1° gennaio 2016 questo strumento diventa ancora più conveniente, nel dettaglio l'importo omesso va versato applicando le seguenti sanzioni:
0,1% giornaliero se si paga entro 14 giorni;
1,5% se si paga tra il 15° ed il 30° giorno;
1,67% se si paga entro il 90° giorno;
3,75% se si paga entro 1 anno.
INTERESSI
Ovviamente, oltre all'imposta e alle sanzioni dovranno essere versati anche gli interessi di mora che maturano per ogni giorno intercorso dall'omissione fino al ravvedimento, applicati esclusivamente all'importo dovuto a titolo di imposta e non alle sanzioni. Gli interessi devono essere calcolati al tasso di interesse legale, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi di imposta.
2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)
2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016)
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
SPORTELLO ASSISTENZA TRIBUTARIA 2018
Sarà riattivato a partire dal 20 novembre fino al 14 dicembre prossimo lo "Sportello assistenza tributaria 2018" organizzato dal Settore Tributi Accertamento Riscossione per il calcolo e la consegna dei modelli F24 relativi alle imposte IMU e TASI su appuntamento.
Il cittadino deve prenotare l'appuntamento a partire dal 5 novembre con le seguenti modalità:
- recandosi presso l'Ufficio Tributi (sede ubicata dietro il Municipio, al 2° piano, sede ex distretto sanitario) nei seguenti orari:
- o telefonando ai seguenti numeri: 041-5071161-5071308.
Il cittadino prenota l'appuntamento per il rilascio del modello F24 IMU e/o TASI e ogni contribuente può richiedere il conteggio per sè e per 1 altro soggetto passivo per un massimo di 4 unità immobiliari per persona. Non si darà luogo ad alcun conteggio per un numero superiore di soggetti passivi e/o unità immobiliari. E' sempre possibile chiedere risposta a quesiti inerenti a l'IMU e la TASI anche ai CAAF autorizzati, ai dottori commercialisti;
Si ricorda che, per la consegna di compilazione del modello F24 di terze persone, il delegato dovrà munirsi di delega allegando fotocopia della carta d'identità del delegante, al momento del ritiro.