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Messaggio di avviso

Cartella Cancellazione anagrafiche

Cancellazione per emigrazione in altro Comune o all'Estero

In tal caso gli interessati dovranno rivolgersi direttamente al nuovo Comune di residenza o (se si tratta di cittadini italiani) al Consolato italiano all'estero, che a loro volta comunicheranno al Comune di precedente residenza il cambiamento avvenuto. I cittadini stranieri che emigrano definitivamente all'estero dovranno comunicarlo al Comune di residenza tramite il modulo predisposto (vedi nella sezione modulistica il modello "residenza estero").

Cancellazione per irreperibilità accertata su segnalazione

Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie. La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di 1 anno dall'inizio dall'allontamento dall'indirizzo di residenza.

Il presupposto di tale provvedimento è che il cittadino abbia totalmente fatto disperdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni.

Pertanto nel caso in cui si conosce il nuovo indirizzo di dimora abituale bisognerà comunicarlo all'Ufficio anagrafe del comune di residenza, con il modello di dichiarazione per verifica dimora abituale, affinche questo possa interloquire con l'Ufficio Anagrafe del Comune di destinazione per compiere ulteriori accertamenti e regolarizzare la situazione con l'interessato.

Riferendosi ai casi di assenza per motivi di lavoro o di studio è da precisare che l’abitualità della dimora non è incompatibile con gli allontanamenti anche se frequenti, le cui cause sono da attribuirsi ai più svariati motivi quali ad esempio la villeggiatura, o al lavoro in quanto, al termine di questo, il ritorno è sempre nello stesso Comune.

Il procedimento per l'irreperibilità, in base all’art. 4 della legge anagrafica (L.1228/1954)e artt. 11 e 16 d.P.R. n.223/1989, prevede tra l'altro che l'ufficiale d'anagrafe possa in qualsiasi momento disporre accertamenti e indagini tesi a verificare la dimora abituale di un cittadino, senza che vi sia un procedimento aperto.

Di norma a seguito di una segnalazione che può provenire da persone a conoscenza dei fatti o di altri uffici pubblici, viene richiesto un accertamento che verrà effettuato dai messi comunali o dalal polizia locale, il cui esito, se conferma l'assenza delle persone residenti, dovrà dare formale avvio al procedimento con la contestuale comunicazione prevista dall'art.7 della L. n.241/1990 da trasmettere all'interessato o ai genitori dei minori.

La decorrenza del procedimento è individuata nella data in cui viene segnalata l'assenza del cittadino dall'indirizzo di residenza verificata dall'Uffciale d'anagrafe, salvo che non si sia in possesso di atti pubblici o privati direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'allontamento dalla dimora abituale (ad esempio sentenze di allontamento dalla casa coniugale, sentenze eseguite di sfatto, comunicazione di rilascio dell'immobile con copia del documento d'identità del dichiarante, ecc). A tale ultimo proposito si suggerisce prima di compilare il modello predisposto di contattare telefonicamente l'ufficio anche al fine di fissare eventualmente un appuntamento per valutare l'idoneità della documentazione.

Effettuato l'avvio del procedimento, valutati gli elementi raccolti e gli esiti degli accertamenti effettuati se emergerà la totale irreperibilità per almeno un anno, si potrà senz’altro provvedere a cancellare la persona dall’anagrafe. Trattandosi di provvedimento d’ufficio, la decorrenza sarà la data di adozione del provvedimento stesso.

Nel caso di soggetto con procedimento di cancellazione per irreperibilità in corso, l’ufficiale d’anagrafe continuerà a certificare i suoi dati anagrafici, a cominciare dalla residenza, senza alcun tipo di annotazione o aggiunta. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi anagraficamente residente.

Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità va notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile. Si tratta di una comunicazione personale, da notificare all'interessato per cui, essendo questi irreperibile poiché il provvedimento sarà già stato emanato, si procederà ai sensi dell'art. 143 del Codice civile. L'articolo 143 del Codice civile recita: "Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. .... Nei casi previsti nel presente articolo ..., la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte".

Nella sezione modulistica è presente il modello di dichiarazione denominato "dichiarazione per verifica dimora abituale" da sottoscrivere: 1) per segnalare l'abbandono della dimora abituale da parte di cittadini residenti nel comune di Spinea, o 2) se non se ne conoscono i nominativi perchè magari precedenti locatari o residenti occorre compilare solo la parte in cui si richiede di indicare gli attuali residenti, gli accertamenti e i procedimenti per i soggetti che dovessero risultare ancora residenti, al di fuori di quelli contenuti nella dichiarazione, partiranno d'ufficio.

Si evidenzia che il modello và compilato in ogni sua parte, modelli incompleti daranno seguito ad improcedibilità, si suggerisce di contattare l'ufficio per avere il supporto di un operatore se ritenuto necessario.

Cancellazione del cittadino straniero per omessa esibizione del rinnovo del permesso di soggiorno e mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

Al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero (intendendo con questo termine il cittadino di Paesi terzo rispetto all’Unione europea) deve soddisfare un secondo requisito: la regolarità del soggiorno.

In ogni caso, la normativa anagrafica prevede che l’ufficiale d’anagrafe provveda a cancellare d’ufficio coloro che non sono più soggiornanti, attraverso uno specifico istituto: il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, che lo straniero dovrebbe rendere in anagrafe ogni qual volta rinnova il titolo di soggiorno (art.7 c.3, e art.11 punto c), del d.P.R. n.223/1989).

A tal fine il comune di residenza trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno invita il cittadino straniero ad esibire il permesso rinnovato o le sue ricevute di richiesta di rinnovo e contestualmente confermare la propria dimora abituale.

Se entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito l’interessato non si presenta per rendere la dichiarazione, o non dimostra di essere in una particolare situazione che gli impedisce di renderla, si procederà all'avvio del procedimento per irrepribilità da mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale ai sensi dell'art.7 c.3, e art.11 punto c), del d.P.R. n.223/1989, che prevede termini ridotti per la cancellazione anagrafica.

Cancellazione per perdita del diritto di soggiorno del cittadino europeo ed extra comunitario

Oltre ai cittadini extracomunitari, anche il cittadino dell'U.E. può essere oggetto di provvedimento di allontanamento dallo Stato, emanato dal Prefetto o dal Questore a seconda del caso. L’art. 18 del D.lgs n. 30/2007 prevede che “la continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata che costituisce causa di cancellazione anagrafica”. In questi particolari casi la cancellazione può essere senz’altro immediata a seguito di comunicazione della Questura o della Prefettura.

MODULISTICA