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Messaggio di avviso

Cartella IMU 2012

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dal 1 Gennaio 2012 viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", in tutti i comuni del territorio nazionale.

L'imposta municipale propria "IMU" sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili "ICI".

                                                                                                          

ALIQUOTA DI BASE

L'aliquota IMU di base è pari allo 0,76 per cento (7,6 per mille da utilizzarsi solo in acconto)

(Da applicare a tutti gli immobili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, aree fabbricabili, terreni agricoli)

N.B. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,30 punti percentuali.

  

ALIQUOTA  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

L'aliquota IMU  per l'abitazione principale e le relative pertinenze  è pari allo 0,40 per cento (4 per mille da utilizzarsi solo in acconto).

N.B. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota per abitazione principale e pertinenze sino a 0,20 punti percentuali.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito ), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dall'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.

DETRAZIONI

  • per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, sino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  • La detrazione prevista precedentemente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

Per l'anno 2012, il pagamento per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE  potrà essere effettuato:

 -  In 2 rate  (prima rata 1/2 entro 16 giugno - seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre)

- In 3 rate  (prima rata 1/3 entro 16 giugno - seconda rata 1/3 entro 16 settembre - terza rata a conguaglio entro  16 dicembre)

Il calcolo dell'imposta IMU  per le rate di acconto  PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE  dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull'aliquota stabilita dallo Stato pari allo 0,40 per cento (4 per mille), nonostante il Comune abbia deliberato aliquote diverse. Per LA RATA DI SALDO che dovrà essere versata entro il 16 dicembre (termine ultimo 17 DICEMBRE)  dovrà essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal comune.

Per l'anno 2012, il pagamento  per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI che non sono abitazione principale e pertinenze, per i TERRENI e per le AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato:

  -  In 2 rate  (prima rata 1/2 entro 16 giugno - seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre)

Il calcolo dell'imposta IMU  per la rata di acconto PER GLI ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI  dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull'aliquota stabilita dallo Stato pari allo 0,76 per cento (7,6 per mille), nonostante il Comune abbia deliberato aliquote diverse. Per LA RATA DI SALDO che dovrà essere versata  entro il 16 dicembre (termine ultimo 17 DICEMBRE) dovrà essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal comune.

CALCOLO E PAGAMENTO IMU

Per il calcolo dell'IMU si devono utilizzare i Codici tributo e Codice comune effettuando il pagamento esclusivamente con modello F24, disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito). Per il modello consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate :

Nuovo modello "F24 semplificato"

Nuovo modello per la compilazione F24 ordinario - pdf -

Istruzioni per la compilazione F24 ordinario - pdf -

Codici Tributo F24 

Nello stesso sito si trova il  Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate "APPROVAZIONE MODIFICHE MODELLI DI VERSAMENTO  "F24"  E  "F24 ACCISE".

 Il versamento mediante bollettino postale sarà possibile soltanto per l'ultima rata di dicembre (bollettino postale che dovrà essere approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze).

Per i contribuenti in possesso di partita IVA il versamento è possibile solo con modalità telematica, ad esempio, dai servizi home banking.

I codici tributo per il versamento, tramite Modello F24, dell'IMU sono stati resi noti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012., 

 

PAGAMENTO DALL'ESTERO

Per i contribuenti non residenti il versamento può essere effettuato tramite il servizio telematico Internet.

A tal fine è necessario essere titolari di un codice PIN e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia  delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it , o presso le Poste Italiane S.P.A.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, il contribuente può utilizzare la seguente modalità:

 1. per la quota spettante al Comune, il contribuente deve effettuare un bonifico sul conto del Comune  (codice BIC  UNCRITM1353) utilizzando il codice IBAN : IT97B0200836330000100932836

2. per la quota riservata allo Stato, il contribuente deve effettuare un bonifico a favore della Banca d'Italia (codice BIC   BITAITRRENT ) utilizzando il codice IBAN : IT02G0100003245348006108000

Come causale del versamento devono essere indicati:

  • codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza (se posseduto)
  • la sigla IMU, il nome del Comune di Spinea, i codici tributo (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012)
  • l'anno di riferimento (2012)
  • l'indicazione acconto o saldo nel caso di pagamento in due rate. Nel caso il contribuente scelga il pagamento in tre rate (solo per l' abitazione principale), l'indicazione prima rata, seconda rata o saldo.

Nel sito www.spinea.gov.it si trova il servizio messo a disposizione per il CALCOLO IMU on line che permetterà, inserendo rendite catastali, quote e mesi di possesso, di calcolare gli importi dovuti e stampare direttamente l'F24. IMU Online è un servizio ideato per fornire ai cittadini e alle imprese la possibilità di effettuare il calcolo dell'imposta municipale propria comodamente da casa o dall'azienda, tramite la rete Internet.

IMU Online è uno strumento messo a disposizione dal Comune di Spinea, che attraverso la collaborazione con ANUTEL, ha l'obiettivo di semplificare e migliorare i rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale. (Il presente servizio è basato su informazioni inserite dal contribuente all'atto dell'elaborazione, pertanto, il contribuente non è esonerato da eventuali responsabilità per errato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta).Verifiche sulle rendite si possono fare on-line nel sito www.agenziaterritorio.it inserendo il proprio codice fiscale, gli identificativi catastali (Comune, foglio, particella e subalterno) e la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile. E' possibile così conoscere i dati sulle rendite e informazioni su immobili censiti al Catasto fabbricati o al Catasto terreni (NB: dati che sono riportati nel contratto d'acquisto).

Le rendite catastali sono rilevabili presso l'Ufficio Provinciale del Territorio (ex UTE).

AVVISO

Si comunica che a decorrere da martedì 2 ottobre 2012 il servizio del catasto decentrato (visure catastali ed estratti di mappa) presso il Multisportello del Comune di Mirano è temporaneamente sospeso. 

  

 CODICE ENTE/CODICE COMUNE

 Il Codice catastale di Spinea è I908

  

DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2012

Con Decreto legge n. 35 del 8/04/2013 avente per oggetto:

"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché  in materia di versamento di tributi degli Enti Locali. (GU n.82 del 8-4-2013),  all'Art. 10  "Modifiche al decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali",  comma 4 lettera a)  "al comma 12-ter le parole: "novanta giorni dalla data " sono state sostituite da : "il 30 giugno dell'anno successivo a quello", è stato prorogato il termine  per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'Anno 2012.

***     LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU ANNO 2012 E' STATA PROROGATA AL 30 GIUGNO  2013    ***

Il modello di dichiarazione IMU per l'anno 2012  (*) è stato  approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2012. (GU n. 258 del 05/11/2012).

I modelli sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle Economie e delle Finanze www.finanze.gov.it   

(*) per tutti quegli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 01.01.2012 ( acquisti, vendite, aree edificabili divenute tali dal 01.01.2012).

RIMBORSO IMU

I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze:

Risoluzione n. 2/DF del 13 Dicembre 2012

  

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente che intenda regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria in caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta municipale propria (IMU) può farlo utilizzando il Ravvedimento operoso

                             

NOVITA' E DIFFERENZE RISPETTO ALL'ICI - INDICAZIONI AI CONTRIBUENTI

  • In base alla Legge che disciplina l'IMU non è più possibile beneficiare delle agevolazioni sulle case destinate ad abitazione principale e concesse in uso gratuito a parenti in linea retta per le quali, quindi, si applicherà l'aliquota ordinaria dello 0,76 %( in sede di acconto) .Entro il 16 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal comune: vedi TABELLA ALIQUOTE IMU ANNO 2012.
  • Le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all'imposta IMU come una qualsiasi civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazione. Per le abitazioni rurali che a giugno 2012 saranno ancora mappate nel catasto dei terreni, e quindi prive di una rendita catastale autonoma, la base imponibile sarà calcolata prendendo come riferimento la rendita di unità immobiliari simili. L'IMU sarà considerata a titolo di I rata ed il conguaglio sarà fatto al momento dell'attribuzione della rendita catastale. Per i fabbricati rurali non accatastati, il cui obbligo di accatastamento scade il 30/11/2012, il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato entro il 16/12/2012 (non è dovuto niente in acconto). Per i fabbricati ad uso strumentale (aliquota 2 per mille) entro il 16/06/2012 va versato l'acconto corrispondente al 30% dell'imposta dovuta. Il saldo a conguaglio entro il 16/12/2012. I fabbricati rurali DEVONO essere iscritti in Catasto entro e non oltre il 30/11/2012 con proceduta Docfa.
  • Detrazione per abitazione principale e pertinenze: Euro 200,00 (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero dei proprietari occupanti l'immobile indipendentemente dalla percentuale di proprietà), maggiorata di ulteriori Euro 50,00 per ogni figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa famiglia, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di Euro 400,00; la maggiorazione è applicabile per gli anni 2012 e 2013).
  • Per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
  • Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicultura ed allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
  • Base imponibile dei terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per:

- 135 per i non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;

- 110 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola a partire dalla parte eccedente il valore di Euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: 70% dell'imposta sulla parte del valore eccedente Euro 6.000,00 e fino ad Euro 15.500,00; 50% dell'imposta sulla parte del valore eccedente Euro 15.500,00 e fino a Euro 25.500,00; 25% dell'imposta sul valore eccedente Euro 25.500,00 e fino ad Euro 32.000,00.

  • Base imponibile dei fabbricati: la rendita catastale rivalutata del 5% va moltiplicata per:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5;

- 60 (65 dal 2013) per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5);

- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

 La base imponibile dei fabbricati è ridotta del 50 per cento

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione della metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. (Vedasi art. 5 comma 11 lettera b del Regolamento comunale IMU). 

  • Abitazione principale coniuge assegnatario: l'IMU è dovuta interamente dal coniuge assegnatario della casa anche se non proprietario; prevale ai fini dell'imposta il diritto di abitazione.
  • La detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per quelle di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, regolarmente assegnate.
  • Il comune  con il regolamento ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
  • il comune non ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia. Pertanto, si deve applicare in sede di conguaglio l'aliquota ordinaria (0,95%).

Si precisa che la presente pagina informativa sarà soggetta a modifiche in base all'evoluzione normativa e regolamentare che subirà l'imposta. Sarà cura dell'Ufficio Tributi aggiornare queste prime istruzioni.

Il Governo potrà approvare, tramite Decreto del Consiglio dei Ministri, entro il prossimo 10 dicembre, la modifica delle aliquote IMU, delle relative variazioni e della detrazione, in base al gettito della prima rata, per assicurare l'ammontare del gettito previsto per l'anno 2012.

Prevista poi la possibilità che i Comuni, entro il 30 settembre 2012 (termine prorogato al 31 ottobre 2012) sulla base dei dati aggiornati approvino o modifichino il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Lo spostamento della scadenza ha l'obiettivo di includere nella norma i provvedimenti che debbono essere fatti per l'IMU agricola, in quanto il termine per gli accatastamenti del settore è fissato al 30 novembre. Per l'IMU sulle abitazioni il Decreto verrà emanato prima, per dare tempo ai Comuni di emanare le loro deliberazioni entro il 30 settembre 2012.