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Messaggio di avviso

Cartella IMU 2013

INFORMAZIONI SULLA " MINI IMU"

“MINI IMU”- Il decreto Legge n. 133 del 30/11/2013 oltre ad abolire la seconda rata IMU per le tipologie di immobili specificate successivamente (abitazione principale e relative pertinenze, immobili assimilati all’abitazione principale dal regolamento comunale, terreni agricoli ecc.) prevede, all'art.1 comma 5, sempre per le medesime tipologie, il pagamento da parte del contribuente di un importo pari al 40% della differenza d'imposta calcolata tra l'aliquota deliberata dal Comune e quella di base dello Stato, da versarsi entro il 24 gennaio 2014.

Pertanto l'uffico Tributi si rende disponibile ai cittadini nel mese di gennaio, oltre che nelle consuete giornate di apertura al pubblico del Lunedì e del Giovedì, anche nei giorni  di Martedì (7 - 14 -21) e di Sabato (11 - 18 -25 ) con il seguente orario:

LUNEDI' :                              dalle ore   10.00 - 12.00

MARTEDI' E GIOVEDI' :    dalle ore   10.00 - 12.00  e  dalle ore  15.00 - 17.00

 ( 7 - 14 -21 gennaio 2014 )                        

 SABATO :                             dalle ore   09.00 - 12.00

( 11 - 18 - 25 gennaio 2014 )

L'applicativo IMU On-line disponibile nella sezione servizi On-line di questo sito web, è aggiornato con il calcolo pagamento e saldo mini-IMU.

 

SALDO 2013

Si informa che per il saldo IMU 2013 sono confermate le aliquote approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/03/2013 consultabile nella sezione Delibere di Consiglio e sotto riportate.

A seguito delle disposizioni del D.L.  n. 102/2013 convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013 e del D.L.  n. 133 del 30/11/2013 ( in sede di conversione), non è dovuto il versamento della seconda rata IMU al 16  dicembre 2013, per le seguenti tipologie di immobili:

-  abitazioni principali e relative pertinenze (quelle considerate tali dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, quindi quelle classificate nelle categorie C/6, C/2 e C/7) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie. Tale esenzione non riguarda le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze

-  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

-  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica similari;

-  ex casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-  terreni agricoli anche se non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori  diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2011;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  (validità dal 1^ luglio 2013)

- fabbricati posseduti e non concessi in locazione purchè non censiti nelle categorie A/1 - A/8 - A/9, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da quello appartenente alla carriera prefettizia possono beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale senza che sia richiesta la contestuale presenza della dimora abituale e della residenza anagrafica (validità dal 1° luglio 2013). Obbligo di presentare la dichiarazione IMU entro  il 30.06.2014, pena la decadenza.

 Ai sensi del D.L. 133/2013 art. 1 comma 5, in presenza di maggiore aliquota deliberata dal Comune, il 40% della differenza tra l'imposta calcolata con aliquota  e detrazione deliberata o confermata dal comune per l'anno 2013 e quella calcolata con aliquota e detrazione di base prevista dalle norme statali per ciascuna categoria di immobile di cui al comma 1) del D.L. 133/2013 dovrà essere versata dal contribuente entro il 16 gennaio 2014 salvo diverse disposizioni di Legge.

Si è in attesa della conversione in legge del D.L. 133/2013, in quanto potrà subire modifiche e/o abolizioni.

Pertanto si invitano i contribuenti a contattare l'Ufficio Tributi nei primi giorni di Gennaio 2014 al fine di verificare se il versamento dell'imposta sia o meno dovuto.

L'applicativo IMU On-line disponibile nella sezione servizi On-line di questo sito web, è aggiornato con le novità introdotte dal D.L. n. 133/2013.   

ACCONTO 2013

Il recente Decreto Legge n. 54 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/05/2013 ha disposto la sospensione della rata di acconto IMU 2013 per le seguenti tipologie di immobili: Il recente Decreto Legge n. 54 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/05/2013 ha disposto la sospensione della rata di acconto IMU 2013 per le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;
  • terreni agricoli;
  • fabbricati rurali.

Si informa, altresì, che dal corrente anno 2013 non è più dovuta la quota d'imposta a favore dello Stato per tutti gli immobili diversi da quelli classificati nella categoria catastale D.

Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'art. 1, comma 380, lettera f, Legge n. 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 7,6 per mille, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota ( 1,9 per mille) desunta dalla differenza tra l'aliquota vigente deliberata ed utilizzabile per la rata d'acconto (9,5 per mille ) ed il 7,6 per mille riservato allo Stato. Per i fabbricati censiti in categoria D/10 e rurali in quanto strumentali all'attività agricola, la rata d'acconto è sospesa.

Il versamento della rata d'acconto IMU per l'anno d'imposta 2013, per gli immobili per i quali non vige la sospensione della rata d'acconto, dovrà essere effettuato sulla base delle aliquote comunali come di seguito riportato:

  • Abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria delle categorie catastali C/2, C/6, C/7) :5,00 per mille con detrazione di legge (per le unità catastalmente classificate nelle sole categorie A/1, A/8 e A/9);
  • per le abitazioni concesse in locazione a canone "concordato", con contratto registrato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998. L'aliquota è da intendersi solamente per l'abitazione e non per le eventuali unità accessorie : 7,6 per mille (con obbligo di presentazione del modello di richiesta aliquota agevolata debitamente firmato per coloro che non l'hanno presentato nel 2012);
  • Immobili produttivi in categoria catastale D: 9,5 per mille ( 7,6 per mille allo Stato , 1,9 per mille al Comune);
  • per tutti i restanti immobili: 9,5 per mille;
  • aree fabbricabili: 9,5 per mille.

Si ricorda che il versamento della rata di acconto, di ammontare pari al 50% dell'imposta annua, dovrà essere effettuato entro il 17 giugno 2013. (poichè il 16 giugno cade di domenica)

Codice Comune : I908

3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1 - A/8 - A/9)

3916: IMU aree fabbricabili Comune

3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)

3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato (calcolo acconto 2013 con aliquota del 7,6 per mille)

3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune (calcolo acconto 2013 con aliquota del 1,9 per mille).

CALCOLO DELL'IMPOSTA:

All'indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloimu2013/?comune=I908 si trova il servizio messo a disposizione per il CALCOLO IMU on line che permetterà, inserendo rendite catastali, quote e mesi di possesso, di calcolare gli importi dovuti e stampare direttamente l'F24. IMU Online è un servizio ideato per fornire ai cittadini e alle imprese la possibilità di effettuare il calcolo dell'imposta municipale propria comodamente da casa o dall'azienda, tramite la rete Internet.

DICHIARAZIONE I.M.U. ANNO 2013

Il Decreto Legge 8 Aprile 2013, n. 35 ha modificato il comma 12 ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011 prevedendo che la dichiarazione IMU debba essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione IMU, nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali, per le variazioni intervenute nell'anno 2013, deve essere presentata entro il 30 giugno 2014. 

MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU

ISTRUZIONI

Sono state approvate le Aliquote IMU anno 2013 con Deliberazione C.C. n. 16 del 27/03/2013 avente per oggetto : "Imposta Municipale propria (IMU) Anno 2013 - Approvazione Aliquote".

Nella seduta del 28/09/2012 è stato approvato con Deliberazione C.C. 57/2012 il regolamento per l'applicazione dell'I.M.U.

Regolamento I.M.U. (Allegato A alla deliberazione di C.C. n. 57 del 28/09/2012)

Documenti

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pdf Informativa IMU 2013 acconto ( pdf, 79 KB ) (260 download) Popolari
pdf Risoluzione 1 DF del 29 aprile 2013 ( pdf, 73 KB ) (269 download) Popolari
pdf Risoluzione 2 DF del 23 maggio 2013 ( pdf, 264 KB ) (241 download) Popolari
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pdf Risoluzione 33 E del 21 maggio 2013 ( pdf, 50 KB ) (242 download) Popolari
pdf Risoluzione 44 E del 4 luglio 2013 ( pdf, 38 KB ) (250 download) Popolari
pdf Tabelle Valori Aree Edificabili ( pdf, 69 KB ) (239 download) Popolari
pdf Tariffe d estimo IMU ( pdf, 61 KB ) (249 download) Popolari