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Messaggio di avviso

Cartella IMU 2021

Con riferimento alle disposizioni di Legge vigenti e in particolare a quanto stabilito dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), e ricordando che, con la L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 1° Gennaio 2020 è entrata in vigore la Nuova Imposta Municipale Propria “IMU”, e che la TASI dal 01/01/2020 è stata abrogata e pertanto non devono essere utilizzati i codici tributo TASI.

 

SOGGETTI PASSIVI

Il soggetto passivo della nuova IMU è ilproprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, ha per presupposto il possesso di fabbricati, ivi comprese le abitazioni principali esclusivamente classificate nelle categorie A/1- A/8 -A/9 e relative pertinenze (si intende quelle considerate tali dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, quindi quelle classificate nelle categorie C/6, C/2 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie). Deve essere pagata da tutti coloro (esclusi i soggetti per cui è prevista l'esenzione come di seguito precisato) che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come usufruttuari o titolari di diritto reale d’uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dai concessionari di aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

 

IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore (base imponibile) si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria, come stabilito dalla Legge 214/2011 e s.m.i.:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50 % previa presentazione di idonea dichiarazione e nei termini stabiliti dal vigente Regolamento IUC, nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 5 del Regolamento IMU vigente.

Sono esenti dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, indipendentemente dalla loro ubicazione. Nel caso di terreni agricoli posseduti ma non condotti, gli stessi sono soggetti all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Tutti gli altri terreni sono soggetti ad imposta.

 

AREE EDIFICABILI - Valori ai fini IMU

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’imposta, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A seguito dell’entrata in vigore della disciplina IMU e del nuovo Piano degli interventi e varianti urbanistiche non sono disponibili al momento dei valori minimi di riferimento. Si consiglia pertanto di eseguire una stima del valore dell’area e presentare la dichiarazione IMU

 

ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9) E RELATIVE PERTINENZE

Per abitazione principale (classificata esclusivamente nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale (di cui alle sopraccitate categorie), si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell’abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell’abitazione principale.

Attenzione: se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio due autorimesse (C/6), solo ad una si applicherà l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale del 5 per mille, alla seconda e alle eventuali ulteriori pertinenze, si applica l’aliquota ordinaria, pari al 9,5 per mille.

 

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui sopra, è riconosciuta una detrazione dall'imposta pari a € 200,00, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

La detrazione deve essere utilizzata fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta relativa alla abitazione principale e alle sue pertinenze dirette. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone, la detrazioni va suddivisa in parti uguali indipendentemente dalla quota di proprietà.

 

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

COMODATO GRATUITO – Riduzione della base imponibile IMU del 50%

E' prevista la riduzione della base imponibile del 50 % ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari e le relative pertinenze (escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
  • il comodatario deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;
  • l'abitazione ceduta in comodato e quella del comodante adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui sussistono le condizioni previste, considerando come protratta per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso. Il contribuente è tenuto a presentare al Comune dichiarazione IMU per avere diritto alla suddetta riduzione.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016.

Nota bene: la riduzione del 50% della base imponibile per il comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta applicando l'aliquota deliberata dal comune del 9,5 per mille.

Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell’aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.

Per poter beneficiare dell’agevolazione occorre rispettare tassativamente i requisiti definiti dall’art. 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019:

 

IMMOBILI LOCATI CON CANONE CONCORDATO

La Legge di Stabilità per il 2016 prevede che l'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25 %. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all’art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Rientrano tra questi contratti quelli stipulati ai sensi dell'accordo territoriale vigente per il territorio del Comune di Spinea.

Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il diritto alla suddetta riduzione allegando alla dichiarazione IMU su modello ministeriale disponibile anche sul sito web dell'Ente, copia del contratto di locazione stipulato.

Nota bene: l’imposta ridotta del 25% applicando l’aliquota agevolata deliberata dal comune del 9 per mille.

 

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M. 16/01/2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato stipulato l'accordo territoriale per il territorio dei Comuni di Mira , SPINEA, Martellago, Scorzè, Santa Maria di Sala, Marcon, Cavallino-Treporti con le seguenti organizzazioni della Provincia di Venezia:

- Confedilizia - Associazione Proprietà Edilizia

- U.P.P.I. - Sindacato Unione Piccoli Proprietari Immobiliari

- A.S.P.P.I. - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari IMMOBILIARI

- S.U.N.I.A.

- S.I.C.E.T. - Sindacato inquilini casa e territorio,

- UNIONE INQUILINI.

L'Accordo comprende i seguenti contratti agevolati:

- Art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16/01/2017

- Art. 5, comma 1, L. 431/98;

- Art. 5, comma 2 e 3, L. 431/98.

L'Accordo Territoriale per il Comune di Spinea è stato pubblicato sul sito del Comune il 19/09/2018.

A seguito di questo accordo , per i contratti stipulati dall'1 Ottobre 2018 è obbligatorio indicare nella nuova modulistica predisposta dall'ufficio tributi, se l'atto è stato stipulato con l'assistenza di una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; nel caso contrario, se l'atto non è stato stipulato con l'assistenza delle organizzazioni rappresentative, è requisito essenziale, per l'ottenimento dell'agevolazione IMU , allegare l'attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017 rilasciata da una delle organizzazioni firmataria dell'Accordo Territoriale per il Comune si Spinea.

E' possibile visionare l'Accordo Territoriale sul sito del Comune alla pagina Imposte Comunali – IMU 2021 cliccando sul link " Accordo Territoriale" .

Nuovo modello aggiornato : "Dichiarazione di abitazione locata ai fini IMU" è disponibile sul sito del Comune alla pagina Imposte Comunali – IMU 2021 e nella sezione Modulistica Tributi.

 

SOGGETTI PASSIVI RESIDENTI ALL'ESTERO

Dal 01.01.2021 la L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), art. 1 comma 48, riconosce una riduzione pari al 50% dell'imposta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

 

ISTITUZIONE DEL NUOVO CODICE TRIBUTO F24 PER I FABBRICATI MERCE

L'agenzia delle entrate con risoluzione 29/E ha istituito il nuovo codice tributo per il versamento IMU dei fabbricati merce 3939  IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE” 
Vedi risoluzione qui di seguito

 

In evidenza:

La legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha introdotto per l’anno 2021 alcune novità relativamente alla nuova IMU di seguito riportate:

SALDO

Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria 2021 in favore dei proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità.

L'art. 4-ter del DL 25 maggio n. 73 (come convertito dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021) ha previsto l'esenzione IMU anno 2021 per i seguenti soggetti:

  • persone fisiche che possiedono un immobile , concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità ento il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021.
  • persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità  successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

ACCONTO

Esenzione della prima rata dell’IMU 2021

Il COMMA 559 dell’art. 1 della L. 178/2020 prevede che non è dovuta la prima rata dell’IMU 2021, di cui all’art. 1, commi da 738 a 783 della L. 160/2019, relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari/soggetti passivi d'imposta, come individuati dall’art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attivita' di tipo imprenditoriale ivi esercitate (gestori con partita iva);
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli,
    a condizione che i relativi proprietari/soggetti passivi d'imposta siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari/soggetti passivi d'imposta come individuati dall’art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

 

SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

  • 1^ RATA da corrispondere è pari alla metà di quanto versato per l'anno 2020 - entro il giorno 16 GIUGNO 2021 , seguendo le indicazioni indicate nella successiva tabella e prestando attenzione ai codici tributo da utilizzare per i versamenti. (solo codici tributo IMU)
  • 2^ RATA entro il giorno 16 DICEMBRE 2021 pari al saldo dell'imposta dovuta, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio sulla base delle aliquote approvate per il 2021.

Nel sito del Comune www.spinea.gov.it è disponibile un programma di calcolo per il conteggio dell'importo dell'imposta IMU, personalizzato per questo Ente, con possibilità di stampare il modello F24 compilato.

 

N.B. L’importo minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari ad euro 3,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo. (art. 20, comma 3 del regolamento)

 

IMU – VERSAMENTI PER SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO

L'aliquota IMU da applicare per le abitazioni di soggetti residenti all'estero, fatte salve le esenzioni previste dalla Legge, è quella indicata nella precedente tabella alla voce: aliquota ordinaria altri immobili.

Il Dipartimento delle Finanze ha diffuso un comunicato per precisare quali possono essere le modalità di versamento dell'IMU per i soggetti non residenti in Italia.

Il Dipartimento ricorda innanzitutto che i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'IMU, calcolandola secondo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 e per le modalità di pagamento si rinvia al paragrafo 10 della circolare.

E’ possibile effettuare i versamenti IMU dall'estero, secondo la seguente modalità:

- per la quota spettante al Comune effettuare un bonifico bancario:

IBAN: IT97B0200836330000100932836

CODICE BIC/UNCRITM1353

Avvertenze

Copia delle operazioni effettuate deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli come da comunicato del Dipartimento MEF.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

- la sigla «IMU», il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella tabella della presente informativa;

- l'annualità di riferimento;

- l'indicazione «Acconto» o «Saldo» nel caso di pagamento in due rate.

 

DICHIARAZIONE IMU

Il Decreto Legge n. 160 del 31/12/2019 , convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, ha modificato il termine di presentazione della dichiarazione IMU dal 31 dicembre al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta .

La dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali entro il 30 giugno 2021 per le variazioni intervenute nell’anno 2020.

E' obbligatorio altresì presentare la dichiarazione IMU per ottenere la seguente agevolazione dell'aliquota ridotta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 1998 con le modalità sopra descritte.

 L’art. 3-quater del cosiddetto “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modifiche in legge 28 giugno 2019 n. 58) ha eliminato gli obblighi dichiarativi rispetto agli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado.

Dal 01/01/2021 non vi è più obbligo dichiarativo per la riduzione della base imponibile del 50 % ai fini IMU per le unità immobiliari e le relative pertinenze (escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale;

Dichiarazione IMU pdf

(per informazioni sulla dichiarazione leggere le istruzioni in formato pdf)

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021

Le aliquote IMU stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18.03.2021, per le categorie soggette all’imposta IMU, per l'anno 2021 si possono visualizzare cliccando sui seguenti link  :

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che omettono od eseguono parzialmente il pagamento dovuto possono regolarizzare spontaneamente la violazione commessa a condizione che la medesima non sia già stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento.L'importo da versare deve comprendere anche l'ammontare della sanzione e degli interessi maturati così determinati:

SANZIONE:

a) 0,1% giornaliero dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;


b) 1,5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 15esimo ed il 30esimo giorno dalla scadenza;

 

c) 1,67% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 31esimo giorno ed il 90esimo giorni dalla scadenza;

 

d) 3,75% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro un anno dall'omissione o dall'errore (e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui la violazione o l'errore è stato commesso);


e) 4,28% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro due anni dalla violazione;


f) 5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito oltre due anni dalla violazione.

 

INTERESSI

Ovviamente, oltre all'imposta e alle sanzioni dovranno essere versati anche gli interessi di mora che maturano per ogni giorno intercorso dall'omissione fino al ravvedimento, applicati esclusivamente all'importo dovuto a titolo di imposta e non alle sanzioni. Gli interessi devono essere calcolati al tasso di interesse legale, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi di imposta. 

2021: 0,01% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020)

2020: 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019)

2019: 0,8% annuo  (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018)

2018: 0,3% annuo  (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)

2017: 0,1% annuo  (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 07 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016)

2016: 0,2% annuo  (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)

Gli interessi devono essere computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

 

 

Documenti

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