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Cartella IMU 2023

(pagina in fase di aggiornamento)

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023

Le aliquote IMU stabilite con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 13.04.2023, per le categorie soggette all’imposta IMU, per l'anno 2023 si possono visualizzare cliccando sui seguenti link  :

 

Con riferimento alle disposizioni di Legge vigenti Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) , Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), e ricordando che con la L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 1° Gennaio 2020 è entrata in vigore la Nuova Imposta Municipale Propria “IMU”, la TASI dal 01/01/2020 è stata abrogata e pertanto non devono essere utilizzati i codici tributo TASI.

SOGGETTI PASSIVI

Il soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, ha per presupposto il possesso di fabbricati, ivi comprese le abitazioni principali esclusivamente classificate nelle categorie A/1- A/8 -A/9 e relative pertinenze (si intende quelle considerate tali dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, quindi quelle classificate nelle categorie C/6, C/2 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie). Deve essere pagata da tutti coloro (esclusi i soggetti per cui è prevista l'esenzione come di seguito precisato) che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come usufruttuari o titolari di diritto reale d’uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dai concessionari di aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore (base imponibile) si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria, come stabilito dalla Legge 214/2011 e smi:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50 % previa presentazione di idonea dichiarazione e nei termini stabiliti dal vigente Regolamento IUC, nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 5 del Regolamento IMU vigente.

Sono esenti dal pagamento dell' IMU i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, indipendentemente dalla loro ubicazione. Nel caso di terreni agricoli posseduti ma non condotti, gli stessi sono soggetti all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Tutti gli altri terreni sono soggetti ad imposta.

 

Aree edificabili - Valori ai fini IMU

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’imposta, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 A seguito dell'entrata in vigore della disciplina IMU non sono disponibili valori minimi di riferimento. Si consiglia pertanto di eseguire una stima del valore dell'area e presentare la dichiarazione IMU sempre dovuta per l'indicazione del valore.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9) E RELATIVE PERTINENZE

Per abitazione principale (classificata esclusivamente nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale (di cui alle sopraccitate categorie), si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell’abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell’abitazione principale.

Attenzione: se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio due autorimesse (C/6), solo ad una si applicherà l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale del 6 per mille, alla seconda e alle eventuali ulteriori pertinenze, si applica l’aliquota ordinaria, pari al 10,5 per mille.

 

Abitazione principale: Sentenza Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022

In tema di agevolazioni sull’imposta municipale propria (IMU) prima casa la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia.

L'abitazione principale è quella di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore (e non più anche del suo nucleo familiare)”.

 

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui sopra, è riconosciuta una detrazione dall'imposta pari a € 200,00, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

La detrazione deve essere utilizzata fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta relativa alla abitazione principale e alle sue pertinenze dirette. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone, la detrazioni va suddivisa in parti uguali indipendentemente dalla quota di proprietà.

 

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

 

AGEVOLAZIONI DELL’ IMPOSTA

COMODATO GRATUITO – Riduzione della base imponibile IMU del 50%

E' prevista la riduzione della base imponibile del 50 % ai fini IMU per le unità immobiliari e le relative pertinenze (escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
  • il comodatario deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;
  • l'abitazione ceduta in comodato e quella del comodante adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui sussistono le condizioni previste, considerando come protratta per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016.

Nota bene: la riduzione del 50% della base imponibile per il comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta applicando l'aliquota deliberata dal comune del 10,5 per mille.

Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell’agevolazione, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.

Per poter beneficiare dell’agevolazione occorre rispettare tassativamente i requisiti definiti dall’art. 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019.

 

IMMOBILI LOCATI CON CANONE CONCORDATO

La Legge di Stabilità per il 2016 prevede che l'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25 %. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all’art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Rientrano tra questi contratti quelli stipulati ai sensi dell'accordo territoriale vigente per il territorio del Comune di Spinea.

Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il diritto alla suddetta riduzione allegando alla dichiarazione IMU su modello ministeriale e/o modello specifico di locazione disponibile sul sito Internet dell'Ente, copia del contratto di locazione stipulato in quanto vi è un'aliquota agevolata pari del 9 per mille.

 

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M. 16/01/2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato stipulato l'accordo territoriale per il territorio dei Comuni di Mira , SPINEA, Martellago, Scorzè, Santa Maria di Sala, Marcon, Cavallino-Treporti con le seguenti organizzazioni della Provincia di Venezia:

- Confedilizia - Associazione Proprietà Edilizia

- U.P.P.I. - Sindacato Unione Piccoli Proprietari Immobiliari

- A.S.P.P.I. - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari IMMOBILIARI

- S.U.N.I.A.

- S.I.C.E.T. - Sindacato inquilini casa e territorio,

- UNIONE INQUILINI.

L'Accordo comprende i seguenti contratti agevolati:

- Art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16/01/2017

- Art. 5, comma 1, L. 431/98;

- Art. 5, comma 2 e 3, L. 431/98.

L'Accordo Territoriale per il Comune di Spinea è stato pubblicato sul sito del Comune il 19/09/2018.

A seguito di questo accordo , per i contratti stipulati dall'1 Ottobre 2018 è obbligatorio indicare nella nuova modulistica predisposta dall'ufficio tributi, se l'atto è stato stipulato con l'assistenza di una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; nel caso contrario, se l'atto non è stato stipulato con l'assistenza delle organizzazioni rappresentative, è requisito essenziale, per l'ottenimento dell'agevolazione IMU , allegare l'attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017 rilasciata da una delle organizzazioni firmataria dell'Accordo Territoriale per il Comune si Spinea.

E' possibile visionare l'Accordo Territoriale cliccando sul link " Accordo Territoriale " .

Nuovo modello aggiornato : "Dichiarazione di abitazione locata ai fini IMU" è disponibile sul sito del Comune nella sezione Modulistica Tributi.

 

SOGGETTI PASSIVI RESIDENTI ALL'ESTERO

A partire dall'anno 2023 la riduzione dell'IMU passa dal 62,5% al 50% (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 – Legge di Bilancio 2022) relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che per tali soggetti nel 2023 la riduzione è pari al 50%.

 

BENI MERCE

Esenzione IMU “Beni Merce”

(art. 1, comma 751, della L160/2019 - Legge di Bilancio 2020)

A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

 

IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (Art. 1, commi 81-82, Legge 197/2022 con rif. Art. 1, comma 759 Legge 160/2019) Viene prevista l'esenzione per gli immobili non utilizzabili nè disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autortà giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiiziaria penale.

 

Da disposizione di legge si ricorda che la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minori a seguito di provvedimento del giudice non si applica l'IMU in quanto il diritto di abitazione viene riconosciuto in capo al genitore affidatario (ai soli fini dell'IMU).

 

SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

  • 1^ RATA da corrispondere entro il giorno 16 GIUGNO 2023
  • 2^ RATA entro il giorno 16 DICEMBRE 2023 pari al saldo dell'imposta dovuta, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio sulla base delle aliquote approvate per il 2023.

Nel sito del Comune www.comune.spinea.ve.it è disponibile un programma di calcolo per il conteggio dell'importo dell'imposta IMU, personalizzato per questo Ente, con possibilità di stampare il modello F24 compilato.

 

N.B. L’importo minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari ad euro 3,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo. (art. 20, comma 3 del regolamento).

 

IMU – VERSAMENTI PER SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO

L'aliquota IMU da applicare per le abitazioni di soggetti residenti all'estero, fatte salve le esenzioni previste dalla Legge, è quella indicata nella precedente tabella alla voce: aliquota ordinaria altri immobili.

Il Dipartimento delle Finanze ha diffuso un comunicato per precisare quali possono essere le modalità di versamento dell' IMU per i soggetti non residenti in Italia.

Il Dipartimento ricorda innanzitutto che i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l' IMU, calcolandola secondo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 e per le modalità di pagamento si rinvia al paragrafo 10 della circolare.

E’ possibile effettuare i versamenti IMU dall'estero, secondo la seguente modalità:

- per la quota spettante al Comune effettuare un bonifico bancario:

IBAN: IT97B0200836330000100932836

CODICE BIC/UNCRITM1353

 

Avvertenze

Copia delle operazioni effettuate deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli come da comunicato del Dipartimento MEF.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

- la sigla «IMU», il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella tabella della presente informativa;

- l'annualità di riferimento;

- l'indicazione «Acconto» o «Saldo» nel caso di pagamento in due rate.

 

NUOVA DICHIARAZIONE IMU/IMPI 2023

La dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili etro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Per l'anno 2021 la scadenza è stata prorogata al 30/06/2023 (D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 deI 29 dicembre 2022)

La dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali entro il 30 giugno 2023 per le variazioni intervenute nell’anno 2021 e 2022.

Modello e normativa sono disponibili al seguente indirizzo : https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/page/modello-di-dichiarazioni-e-istruzioni/Dichiarazione-IMU_IMPi-anno-2022/

 

E' obbligatorio altresì presentare la dichiarazione IMU per ottenere le seguenti agevolazioni:

  • applicazione dell'aliquota agevolata del 9 per mille per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 1998 con le modalità sopra descritte;
  • esenzione IMU “Beni merce” a pena di decadenza;

 

L’art. 3-quater del cosiddetto “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modifiche in legge 28 giugno 2019 n. 58) ha eliminato gli obblighi dichiarativi rispetto agli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado:

  • per la riduzione della base imponibile del 50 % ai fini IMU per le unità immobiliari e le relative pertinenze (escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale;

 

 

INTERESSI

Ovviamente, oltre all'imposta e alle sanzioni dovranno essere versati anche gli interessi di mora che maturano per ogni giorno intercorso dall'omissione fino al ravvedimento, applicati esclusivamente all'importo dovuto a titolo di imposta e non alle sanzioni. Gli interessi devono essere calcolati al tasso di interesse legale, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi di imposta. 

2023: 5,00% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022)

2022: 1,25% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2020)

2021: 0,01% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020)

2020: 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019)

2019: 0,8% annuo  (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018)

2018: 0,3% annuo  (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)

2017: 0,1% annuo  (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 07 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016)

2016: 0,2% annuo  (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)

Gli interessi devono essere computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

 

Documenti

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pdf Tabella Comuni fascia alta validità 02-02-2021 ( pdf, 206 KB ) (81 download)