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Messaggio di avviso

Cartella Carta d'identità elettronica Minorenni

Per il rilascio del documento è sempre necessaria la presenza del minore, una sua fotografia in formato cartaceo conforme agli standard ICAO corrispondente all'aspetto e la sua tessera sanitaria europea.
Inoltre:

  1. presenza di entrambi i genitori muniti di documento d’identità valido;
  2. in alternativa, presenza di un solo genitore, modulo di assenso all'espatrio firmato dal genitore assente e copia del documento d’identità valido di quest’ultimo. In mancanza di assenso all’espatrio del genitore assente, occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.

PRECISAZIONI

Il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio è da annoverare tra quelle decisioni di maggiore interesse per i figli che, ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile, devono essere adottate da entrambi i genitori.

In assenza necessita l'autorizzazione del giudice tutelare.

Ai sensi dell'art. 337-quater del Codice Civile, il giudice può disporre l'affidamento ad un solo dei genitori, con provvedimento motivato.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale.

Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.